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LO SPURGHISTA DIVIENE PRODUTTORE DEI RIFIUTI.

Ott 07, 2021 Redazione

LEGGE 29 LUGLIO 2021 N. 108: LO SPURGHISTA DIVIENE PRODUTTORE DEI RIFIUTI.

Modifiche al D.Lgs. n.152/2006 a seguito della conversione in legge del DL 77 del 31/05/2021 – La legge 29 luglio n. 108, finalmente fa chiarezza sull’annosa questione che tanti errori formali e d’interpretazione ha prodotto nel tempo: chi è il produttore dei fanghi delle fosse settiche identificati con il CER 200304?

Fino alla pubblicazione della recente normativa, il Dlgs 152 aveva attribuito la responsabilità della PRODUZIONE al produttore reale e non allo “spurghista”.

Ora invece i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le FOSSE SETTICHE -VASCHE IMHOFF e manufatti analoghi nonché insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche e i BAGNI MOBILI (classificati con i codici EER 20.03.04 e 20.03. 06), SI CONSIDERANO PRODOTTI DAL SOGGETTO CHE SVOLGE L’ATTIVITA’ DI PULIZIA MANUTENTIVA.

Ragion per cui, oggi, lo SPURGHISTA E’ ANCHE IL PRODUTTORE DEL RIFIUTO RACCOLTO.

Le imprese, pertanto, ubicate nelle zone non servite dalla pubblica fognatura, non sono più obbligate a compilare il Formulario di Identificazione del rifiuto, ad annotarlo sul registro di carico e scarico rifiuti, e nel MUD, poiché tale adempimento, formulario-registro e MUD, sarà svolto solo dallo “spurghista”, così come avviene per tutte le imprese di manutenzione.