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Green pass: perplessità e forte preoccupazione.

Set 18, 2021 Redazione

Esprimiamo perplessità e forte preoccupazione sul funzionamento del GREEN PASS nei luoghi di lavoro per le imprese con meno di 15 dipendenti.

Servirebbe da parte del Governo un chiarimento definendo regole chiare.

Sembrerebbe che il decreto sia stato concepito per il lavoro che si svolge nelle grandi fabbriche.

La realtà delle numerose piccole attività economiche è molto più complessa.

Ecco un estratto utile ed esplicativo pubblicato sul Corriere della sera:

Il green pass nel settore privato
A CHI SI APPLICA – Il decreto prevede che «sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta il green pass, coloro che svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato». Oltre ai dipendenti delle aziende, la lista comprende dunque colf, baby sitter e badanti, ma anche titolari e dipendenti degli studi professionali – avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri – e tutti i titolari di partite Iva. La norma sull’obbligo di certificazione è estesa ai consulenti che al momento dell’ingresso negli uffici e nelle aziende devono esibire la certificazione verde.

BAR, RISTORANTI E PISCINE – Ai titolari e ai dipendenti dei locali dove l’obbligo di green pass era finora previsto soltanto per i clienti, è stato estesa l’imposizione di avere la certificazione verde. La norma vale per ristoranti e bar, palestre, piscine, circoli sportivi, lavoratori dello spettacolo e delle sale da gioco. Dovranno avere il green pass anche i tassisti, i conducenti dei mezzi di trasporto a lunga percorrenza e quelli del trasporto locale. Obbligatorio anche per chi lavora nei negozi, nelle farmacie, nei tabaccai e nelle edicole.

I CONTROLLI – Per i dipendenti privati sono i datori di lavoro a dover garantire il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Per chi effettua prestazioni esterne il controllo spetta al proprio datore di lavoro.

LE SANZIONI- Il lavoratore che non ha il green pass è sospeso. Non ha conseguenze disciplinari e mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore che viola l’obbligo rischia la sanzione da 600 a 1.500 euro. I datori di lavoro che non dispongono controlli e verifiche rischiano una sanzione da 400 a 1.000 euro. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata del contratto del sostituto e non oltre dieci giorni.

DL_Covid_160921-Disposizioni-sul-certificato-verde.pdf (118 download)