c.t.a._logo
News

Ecco le modifiche che entreranno in vigore dal 1 Gennaio 2019 relative al CONAI.

Dic 15, 2018 Redazione
Scadenza: 1° gennaio 2019

• CONAI dall’1/1/2019 modificati i contributi ambientali per gli imballaggi di tutti i materiali

A partire da questa data i contributi ambientali per gli imballaggi di tutte le tipologie di materiali variano in
aumento e in diminuzione:
-gli imballaggi in acciaio passano da 8,00 a 3,00 Euro/tonnellata;
-gli imballaggi in alluminio passano da 35,00 a 15,00 Euro/tonnellata;
-gli imballaggi in carta e cartone passano da 10,00 a 20,00 Euro/tonnellata;
-gli imballaggi in plastica passano da un valore medio di 208,00 a 369,00 Euro/tonnellata;scadenze ambiente
-gli imballaggi in vetro passano da 13,30 a 24,00 Euro/tonnellata

Particolarità :
-Imballaggipoliaccoppiati
imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi”, quali ad esempio i contenitori utilizzati per la conservazione di succhi di frutta, latte e conserve: verrà applicato anche un contributo aggiuntivo pari a 20,00 €/t, per un totale di 40,00 €/t.
-imballaggi in plastica selezionati e riciclati:
– Fascia A (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio e industria): 150,00 €/t
– Fascia B1 (imballaggi da circuito domestico con una filiera efficace e consolidata): 208,00 €/t
– Fascia B2 (altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico): 263,00 €/t
– Fascia C (imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): 369,00 €/t
Per gli imballaggi in legno, diminuisce la percentuale del peso del pallet da assoggettare a contributo ambientale (dal 40% al 20%) per il circuito di riutilizzo dei pallet in legno nell’ambito di circuiti produttivi controllati, sia nuovi sia reimmessi al consumo.
Variano anche le procedure forfetarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni:
• le aliquote sul valore complessivo delle importazioni (in Euro) passano da 0,13 a 0,16% per i prodotti alimentari imballati e da 0,06 a 0,08% per prodotti non alimentari imballati;
• il Contributo definito mediante il calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) passa da 52,00 a 64,00 Euro/t.

• CONAI dall’1/1/2019 prima cessione per commercianti di imballaggi vuoti ed equiparazione all’ultimo produttore
Da questa data per prima cessione si intende il trasferimento dell’imballaggio finito non solo dall’ultimo produttore al primo utilizzatore ma anche dal commerciante di imballaggi vuoti al primo utilizzatore.
Ne consegue che i commercianti di imballaggi vuoti, ai soli fini dell’applicazione del contributo, sono tenuti agli stessi adempimenti finora previsti per i produttori di imballaggio e gli importatori di imballaggi vuoti destinati alla rivendita e, dunque, il prelievo del contributo è spostato nel momento del trasferimento dell’imballaggio al primo utilizzatore effettivo, che acquista/riceve l’imballaggio per le proprie merci. Sempre da questa data, per i piccoli commercianti di imballaggi vuoti, che nel corso dell’anno precedente hanno gestito meno di 150 ton per ciascun materiale, è in vigore una procedura agevolata facoltativa che consente di continuare a pagare il contributo ambientale ai fornitori anzichè addebitarlo in fattura ai clienti nazionali, dichiararlo e versarlo al Conai.


Scadenza: 20 gennaio 2019
• Scadono i termini per il versamento del contributo ambientale CONAI e per l’invio della dichiarazione periodica annuale al Conai.